Riserva di consolidamento, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri e differenza da consolidamento

Le voci "riserva di consolidamento", "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" e "differenza da consolidamento" devono essere analiticamente descritte nella nota integrativa.
Per ognuna di esse si dovranno evidenziare:

  • i criteri utilizzati per la loro determinazione;
  • le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente.

L'eliminazione del valore di carico della partecipazione e della corrispondente frazione del patrimonio netto deve essere attuata, come prescrive l'art. 33, comma I, "sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento".
Le partecipazioni di controllo inferiori al 100% comportano, nel bilancio consolidato, l'individuazione e la rappresentazione separata della quota delle attività e delle passività della partecipata, ovvero del suo patrimonio netto, di competenza dei terzi. Le quote di interessi delle minoranze azionarie sono rappresentate nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati (art. 32, comma III, DLgs 127/91) nel modo seguente:

  • la quota del capitale e delle riserve dell'impresa controllata di pertinenza dei terzi è iscritta in una voce di patrimonio netto denominata : "Capitale e riserve di terzi";
  • la quota di risultato economico corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce: "Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".
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