Le voci "riserva di consolidamento", "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" e "differenza da consolidamento" devono essere analiticamente descritte nella nota integrativa.
Per ognuna di esse si dovranno evidenziare:
L'eliminazione del valore di carico della partecipazione e della corrispondente frazione del patrimonio netto deve essere attuata, come prescrive l'art. 33, comma I, "sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento".
Le partecipazioni di controllo inferiori al 100% comportano, nel bilancio consolidato, l'individuazione e la rappresentazione separata della quota delle attività e delle passività della partecipata, ovvero del suo patrimonio netto, di competenza dei terzi. Le quote di interessi delle minoranze azionarie sono rappresentate nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati (art. 32, comma III, DLgs 127/91) nel modo seguente:
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