Lo schema di documento informativo raccomandato dalla Consob prevede le seguenti evidenze (4):
- rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con cui è effettuata l’operazione descritta nel documento informativo;
- descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione;
- indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione;
- indicazione delle motivazioni economiche della società emittente al compimento dell’operazione;
- modalità di determinazione del prezzo dell’operazione e valutazione circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari;
- effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione;
- indicazione della possibilità che l’ammontare dei compensi degli amministratori dell’emittente e/o di società da questa controllate sia destinato a variare in conseguenza dell’operazione o meno, nonché dettagli delle eventuali variazioni intervenute;
- informazioni relative agli strumenti finanziari della società detenuti dai amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie.
L’art. 71 bis è in vigore dal 1 gennaio 2003 (5).
Note
(4) Cfr. Allegato 3.B. – schema n. 4 – documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate.
(5) Cfr. delibera Consob n. 13759 del 30 settembre 2002: “differimento dell’entrata in vigore dell’articolo 71 bis del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e 13616 del 12 giugno 2002 concernente la disciplina degli emittenti.”