Situazione patrimoniale di fusione

L'art. 2501-ter, stabilisce che gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la situazione patrimoniale delle società stesse, redatta secondo le norme del bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.
Tale situazione può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del suddetto deposito.

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