I prospetti contabili consolidati devono avere la struttura e il contenuto di quelli previsti dalla legge per i bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento, salvo i necessari adeguamenti (art. 32 del DLgs n. 127/91). Saranno, quindi, adottati gli schemi previsti agli artt. 2424 e 2425 c.c..
E' prevista la facoltà di semplificare la struttura proposta mediante il raggruppamento delle voci relative alle rimanenze quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
Qualora i bilanci siano soggetti a discipline diverse, deve essere scelta la struttura e il contenuto più idonei alla realizzazione della rappresentazione chiara, veritiera e corretta.
Stato patrimoniale e conto economico consolidati
Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico del bilancio d'esercizio devono essere integrati dalle seguenti poste tipiche del bilancio consolidato:
ATTIVO CONSOLIDATO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I- Immobilizzazioni immateriali:
5 bis) Differenza da consolidamento
PASSIVO CONSOLIDATO
A) PATRIMONIO NETTO
Di spettanza del gruppo
VII Altre riserve:
riserva di consolidamento
riserva da differenza di traduzione
Di spettanza di terzi
X Capitale e riserve
XI Utile /Perdita dell'esercizio
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2 bis) Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
- differite
- anticipate
22 bis) Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi
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