Riallineare i valori delle attività immateriali

Tra le immobilizzazioni immateriali c’è anche l’avviamento. L’avviamento è “la capacità di un'azienda di produrre nuova ricchezza. La nozione giuridica dell'avviamento è dunque strettamente legata con quella di azienda. Ciononostante, nelle norme che disciplinano l'azienda (artt. 2555 ss. c.c.) non si trova alcun espresso riferimento all'avviamento; la sua rilevanza emerge tuttavia indirettamente dalla stessa nozione di azienda e, soprattutto, dalla disciplina del suo trasferimento. Esso è inoltre menzionato all'interno della disciplina del bilancio d'esercizio” (Cfr. Wikipedia).
A proposito di intangibile, ho scoperto che l’avviamento e gli altri beni immateriali generano valore anche mediante una semplice operazione di natura fiscale. Nel decreto anti-crisi (D.L. 185/2008) recentemente convertito il legge è infatti previsto (art. 15, c. 10) che i contribuenti possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali ad una imposta sostitutiva con l'aliquota del 16 per cento. In cambio ottengono la possibilità di vedersi riconosciuti fiscalmente (ad aliquota ordinaria) tali maggiori valori mediante una deduzione che può essere effettuata in quote non superiori ad un nono.
Beh! Sembrerebbe un affare.

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