Domanda
Quale è la scrittura contabile corretta per la rilevazione di
un'alienazione di un cespite? In quale caso si realizza una minus valenza
e in quale una plusvalenza?
Risposta
La rilevazione della cessione di un cespite comporta
la necessità di rilevare lo storno del suo valore contabile (in
AVERE) in contropartita del corrispettivo delle vendita (in DARE). L'eventuale
differenza che emerge rappresenta:
-
una plusvalenza, nel caso di eccedenza del corrispettivo
rispetto al valore contabile;
-
una minusvalenza, nel caso di una eccedenza del
valore contabile rispetto al corrispettivo della cessione.
Per valore contabile di un cespite deve intendersi la
differenza tra il suo costo storico e l'ammontare del corrispondente fondo
di ammortamento.
Con riferimento al costo storico, si ricorda che l'art.
2426 del codice civile stabilisce che le immobilizzazioni siano iscritte
al costo di acquisto o di produzione. E' previsto, inoltre, che il costo
di acquisto includa anche i costi accessori. Nel caso di produzione del
cespite, il costo comprende tutte le componenti direttamente imputabili
al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi
criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi.
Per quanto riguarda il fondo di ammortamento, secondo
il principio contabile n.30 del CNDC e del CNR, punto 5.4.5, "nel
caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel corso
dell’esercizio, è corretto calcolare l’ammortamento
relativo alla frazione dell’esercizio nel quale il cespite medesimo
è stato utilizzato e quindi la plusvalenza o minusvalenza al netto
di tale ammortamento".
Si evidenzia che sono iscritte nella voce di conto economico
"A) valore della produzione - 5) altri ricavi e proventi" le
plusvalenze derivanti dalla "cessione di beni strumenti impiegati
nella normale attivitą produttiva, commerciale o di servizi, alienati
in seguito al loro deperimento economico-tecnico ed aventi scarsa significatività
rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la normale
attività produttiva, mercantile o di servizio, e comunque di entità
da non stravolgere il significato tecnico del valore intermedio indicato
dal legislatore come differenze tra valore e costo di produzione"
(Cfr. OIC 12, pag. 25). Qualora non ricorrano le suddette condizioni la
plusvalenza è considerata di tipo "straordinario" ed
è, quindi, iscritta nella voce "E 20) proventi straordinari".
Analoghe considerazioni valgono per le minusvalenze.
Quelle di tipo "ordinario" sono iscritte nella voce "oneri
diversi di gestione", mentre quelle di tipo straordinario nella voce
"E 20) oneri straordinari".
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