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00004 - 16/11/2007 Beni strumentali inferiori a 516,46 euro

Domanda

Per beni strumentali < 516,46 euro, ho la facoltà di scegliere se inserirli o meno nel libro cespiti. Ma in generale, una volta deciso di inserire il bene nel libro cespiti, sono OBBLIGATO a ripartire il costo in più esercizi? Oppure posso scaricarmi il costo anche in un esercizio solo? (Silvia P.)

Risposta

Con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n°6, recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell'art. 2426 c.c., il quale consentiva di "effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".

Per effetto di tale abrogazione è venuta meno la facoltà di imputare a conto economico una rettifica di valore di natura esclusivamente fiscale come quella che veniva effettuata per dedurre integralmente i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro (Cfr. art. 102, comma 5, TUIR).

Pertanto, tutti i beni strumentali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività aziendale (inclusi quelli di minor valore) devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Inoltre, per le immobilizzazioni che siano utilizzabili solo per un periodo di tempo limitato, è necessario procedere all'ammortamento sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (Cfr. art. 2626, comma 1, Codice civile).

In questo caso, coerentemente, occorrerà riportare il bene nel registro dei beni ammortizzabili secondo le formalità previste dall'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973. Si ricorda, in proposito, che i beni diversi dagli immobili e da quelli iscritti in pubblici registri possono essere riportati nel registro con riferimento a categorie di beni omogenei per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

La deduzione tra quanto imputato civilisticamente come ammortamento del periodo e il 100% del costo del bene potrà essere dedotta extracontabilmente.