Domanda
Per beni strumentali < 516,46 euro, ho la facoltà di scegliere
se inserirli o meno nel libro cespiti. Ma in generale, una volta deciso
di inserire il bene nel libro cespiti, sono OBBLIGATO a ripartire il costo
in più esercizi? Oppure posso scaricarmi il costo anche in un esercizio
solo? (Silvia P.)
Risposta
Con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n°6, recante la
riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma
dell'art. 2426 c.c., il quale consentiva di "effettuare rettifiche
di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".
Per effetto di tale abrogazione è venuta meno
la facoltà di imputare a conto economico una rettifica di valore
di natura esclusivamente fiscale come quella che veniva effettuata per
dedurre integralmente i beni di valore unitario non superiore a 516,46
euro (Cfr. art. 102, comma 5, TUIR).
Pertanto, tutti i beni strumentali destinati ad essere
utilizzati durevolmente nell'attività aziendale (inclusi quelli
di minor valore) devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Inoltre,
per le immobilizzazioni che siano utilizzabili solo per un periodo di
tempo limitato, è necessario procedere all'ammortamento sistematico
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (Cfr. art.
2626, comma 1, Codice civile).
In questo caso, coerentemente, occorrerà riportare
il bene nel registro dei beni ammortizzabili secondo le formalità
previste dall'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973. Si ricorda, in proposito,
che i beni diversi dagli immobili e da quelli iscritti in pubblici registri
possono essere riportati nel registro con riferimento a categorie di beni
omogenei per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
La deduzione tra quanto imputato civilisticamente come
ammortamento del periodo e il 100% del costo del bene potrà essere
dedotta extracontabilmente. |