E’ stato emanato il decreto legislativo 29 novembre 2010 n. 224 (in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010) che apportata alcuni correttivi alla disciplina civilistica relativa ai conferimenti in natura nel capitale sociale delle società per azioni. Della disciplina originaria, introdotta nel codice civile dal D.Lgs 4 agosto 2008, n. 142, sono stati modificati in particolare gli artt. 2343-ter, 2357-ter, 2359-bis, 2440 e 2443 del codice civile. La novità principale riguarda è contenuta nel nuovo comma 2 dell’art. 2343-ter.
Per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario è ora prevista la possibilità di non richiedere la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale anche nel caso in cui il valore di conferimento ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo sia superiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Ciò a condizione che il valore attribuito sia comunque pari o inferiore ad almeno uno dei seguenti importi:
a) fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;
b) valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.