Non sono più soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziria dell'insieme constituito dalla controllante e dalle controllate. La novità è stata introdotta dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56, che modifica l'art. 27 del D.Lgs 127/91 e l'art. 24 del D.Lgs 87/92. Questa tipologia di esonero, a differenza di quella precedentemente prevista dai citati articoli per i grupppi di modeste dimensioni, si applica anche alle imprese che hanno titoli quotati in borsa.
Si allega il D.Lgs 56/2011 e il D.Lgs 127/1991 modificato.
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