25-9-2007 Approvato dal Senato il disegno di legge comunitaria 2007
Il disegno
di legge contiene una delega al Governo per l’armonizzazione
della disciplina di bilancio ai principi contabili internazionali.
Le norme sono contenute nelle seguenti direttive:
La delega ha una durata di 18 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Emendamento all'art. 27
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano
alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 settembre 2001 che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione
per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società
nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della
direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE
e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni
tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e
delle imprese di assicurazione, il Governo è delegato ad adottare,
entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro
della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista
dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi, secondo
i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché
secondo gli ulteriori principi e criteri qui di seguito indicati:
a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla
alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali compatibilmente
con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo
periodo interinale per l'adeguamento;
b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto
delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario)
e loro disciplina;
c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione
tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del
contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico facendo salva
la completezza e l'analiticità dell'informazione del bilancio
attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;
d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio
del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione
degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività,
e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari
derivati;
e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata
con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla
direttiva 78/660/CEE anche per le società medio piccole come
individuate dall'articolo 27 della direttiva;
f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i principi contabili
internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;
g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa
al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione
dei principi contabili internazionali».
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