02-11-2007 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2004/109/CE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. E' stata, inoltre, recepita la direttiva 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

La direttiva ha per oggetto l’armonizzazione degli obblighi di trasparenza informativa a carico degli emittenti quotati nei mercati regolamentati europei. Gli obblighi riguardano:

  • l’informazione finanziaria periodica;

  • le partecipazioni rilevanti;

  • le modifiche dei diritti dei possessori di valori mobiliari;

  • le emissioni di prestiti;

  • le modalità di esercizio dei diritti da parte dei possessori di valori mobiliari e le modalità e i termini di diffusione al pubblico, deposito e stoccaggio delle informazioni previste dalla stessa direttiva, dalle direttive sugli abusi di mercato e dalle corrispondenti normative nazionali.

L’attuale disciplina nazionale risulta, negli aspetti essenziali, già allineata alla direttiva. Tuttavia, si segnala la previsione di una nuova formulazione dell’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (modifica dell'articolo 154 bis del TUF) e la fissazione di nuove scadenza di pubblicazione dei documenti contabili societari (nuovo art. 154 ter nel TUF dedicato alle relazioni finanziarie che l’emittente quotato è tenuto a pubblicare periodicamente). In particolare:

  • la relazione annuale (comprensiva del bilancio, della relazione sulla gestione e dell’attestazione del dirigente preposto) deve essere pubblicata nel termine perentorio di centoventi giorni dalla fine dell’esercizio di riferimento. Le relazioni di revisione dovranno essere pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale;

  • la relazione semestrale (comprensiva del bilancio semestrale abbreviato, della relazione intermedia sulla gestione e dell’attestazione del dirigente preposto) deve essere pubblicata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione, ove redatta, dovrà essere pubblicata integralmente entro lo stesso termine;

  • il resoconto intermedio sulla gestione deve essere pubblicato nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio. Il resoconto sostituisce la relazione finanziaria trimestrale e fornisce una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento, nonché un’illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate.

Si allegano anche i seguenti documenti: