02-11-2007 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo
che recepisce la direttiva 2004/109/CE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto
legislativo che recepisce la direttiva
2004/109/CE del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi
di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
E' stata, inoltre, recepita la direttiva 2007/14/CE
che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni
della direttiva 2004/109/CE.
La direttiva ha per oggetto l’armonizzazione degli obblighi
di trasparenza informativa a carico degli emittenti quotati nei mercati
regolamentati europei. Gli obblighi riguardano:
-
l’informazione finanziaria periodica;
-
le partecipazioni rilevanti;
-
le modifiche dei diritti dei possessori di valori mobiliari;
-
le emissioni di prestiti;
-
le modalità di esercizio dei diritti da parte dei possessori
di valori mobiliari e le modalità e i termini di diffusione
al pubblico, deposito e stoccaggio delle informazioni previste
dalla stessa direttiva, dalle direttive sugli abusi di mercato
e dalle corrispondenti normative nazionali.
L’attuale disciplina nazionale risulta, negli aspetti essenziali,
già allineata alla direttiva. Tuttavia, si segnala la previsione
di una nuova formulazione dell’attestazione del dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari (modifica dell'articolo
154 bis del TUF) e la fissazione di nuove scadenza di pubblicazione
dei documenti contabili societari (nuovo art. 154 ter nel TUF dedicato
alle relazioni finanziarie che l’emittente quotato è
tenuto a pubblicare periodicamente). In particolare:
-
la relazione annuale (comprensiva del bilancio, della relazione
sulla gestione e dell’attestazione del dirigente preposto)
deve essere pubblicata nel termine perentorio di centoventi giorni
dalla fine dell’esercizio di riferimento. Le relazioni di
revisione dovranno essere pubblicate integralmente insieme alla
relazione finanziaria annuale;
-
la relazione semestrale (comprensiva del bilancio semestrale
abbreviato, della relazione intermedia sulla gestione e dell’attestazione
del dirigente preposto) deve essere pubblicata nel termine perentorio
di sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio.
La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società
di revisione, ove redatta, dovrà essere pubblicata integralmente
entro lo stesso termine;
-
il resoconto intermedio sulla gestione deve essere pubblicato
nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla chiusura
del primo e del terzo trimestre di esercizio. Il resoconto sostituisce
la relazione finanziaria trimestrale e fornisce una descrizione
generale della situazione patrimoniale e dell’andamento
economico dell’emittente e delle sue imprese controllate
nel periodo di riferimento, nonché un’illustrazione
degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo
nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione
patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate.
Si allegano anche i seguenti documenti:
|