La rilevazione della cessione di un
cespite comporta la necessità di rilevare lo storno del suo valore
contabile (in AVERE) in contropartita del corrispettivo delle vendita
(in DARE). L'eventuale differenza che emerge rappresenta:
-
una plusvalenza, nel caso di eccedenza del corrispettivo
rispetto al valore contabile;
-
una minusvalenza, nel caso di una eccedenza del
valore contabile rispetto al corrispettivo della cessione.
Per valore contabile di un cespite deve intendersi
la differenza tra il suo costo storico e l'ammontare del corrispondente
fondo di ammortamento.
Con riferimento al costo storico, si ricorda che l'art.
2426 del codice civile stabilisce che le immobilizzazioni siano iscritte
al costo di acquisto o di produzione. E' previsto, inoltre, che il costo
di acquisto includa anche i costi accessori. Nel caso di produzione
del cespite, il costo comprende tutte le componenti direttamente imputabili
al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione
e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con
gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione, interna o presso terzi.
Per quanto riguarda il fondo di ammortamento, secondo
il principio contabile n.30 del CNDC e del CNR, punto 5.4.5, "nel
caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel
corso dell’esercizio, è corretto calcolare l’ammortamento
relativo alla frazione dell’esercizio nel quale il cespite medesimo
è stato utilizzato e quindi la plusvalenza o minusvalenza al
netto di tale ammortamento".
Si evidenzia che sono iscritte nella voce di conto
economico "A) valore della produzione - 5) altri ricavi e proventi"
le plusvalenze derivanti dalla "cessione di beni strumenti impiegati
nella normale attivitą produttiva, commerciale o di servizi, alienati
in seguito al loro deperimento economico-tecnico ed aventi scarsa significatività
rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la
normale attività produttiva, mercantile o di servizio, e comunque
di entità da non stravolgere il significato tecnico del valore
intermedio indicato dal legislatore come differenze tra valore e costo
di produzione" (Cfr. OIC 12, pag. 25). Qualora non ricorrano le
suddette condizioni la plusvalenza è considerata di tipo "straordinario"
ed è quindi iscritta nella voce "E 20) proventi straordinari".
Analoghe considerazioni valgono per le minusvalenze.
Quelle di tipo "ordinario" sono iscritte nella voce "oneri
diversi di gestione", mentre quelle di tipo straordinario nella
voce "E 20) oneri straordinari".
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