L’istituto del consolidato fiscale nazionale
(disciplinato dagli articoli 117-129 del T.U.I.R.) consente la formazione
di un’unica base imponibile dei singoli redditi netti delle società
che vi hanno aderito, indipendentemente dalla quota di partecipazione
del soggetto controllante (c.d. metodo del consolidamento integrale).
Le diverse entità giuridiche che entrano a far parte del consolidato
fiscale non perdono, tuttavia, la soggettività passiva di imposta
e la conseguente titolarità dell’obbligazione tributaria.
Pertato le singole società, compreso il soggetto consolidante,
continuano a iscrivere in conto economico le proprie imposte correnti,
eventualmente rettificate dalle somme riconosciute a fronte dei benefici
fiscali apportati al gruppo.
Si evidenzia che gli effetti contabili del consolidato fiscale dipendono
direttamente dalle clausole contenute nei contratti di consolidamento
stipulati tra le società del gruppo. E’ possibile, pertanto,
che nella pratica vengano adottati schemi di rilevazione differenti
da quelli di seguito esposti.
TRASFERIMENTO DI IMPONIBILE POSITIVO
Ipotizziamo che la società consolidata consegua un reddito
imponibile.
Alla fine dell’esercizio, il soggetto consolidante incaricato
di liquidare le imposte sui redditi, nonché di versare il saldo
e gli acconti d’imposta, rileva il debito nei confronti dell’erario
in contropartita di un credito nei confronti della controllante.
Di converso, il soggetto consolidato rileva nel conto economico le
imposte correnti di propria competenza rilevando in contropartita un
debito nei confronti del soggetto consolidante.
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