Con riferimento al bilancio delle banche, il Provvedimento del Governatore
della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995 e successive modificazioni,
stabilisce che "le operazioni
di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario
di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad
esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere
conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso
il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario;
l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente
le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente,
che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate
nel bilancio del cessionario".
Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario
la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione,
queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono
essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a
termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni.
Tali disposizioni si applicano anche nei bilanci redatti secondo il
D.Lgs 127/91.
Coerentemente con tale impostazione, il legislatore fiscale ha previsto
(art. 61, c.1-bis, TUIR) che le cessioni di titoli, derivanti da contratti
di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per
il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano
variazioni delle rimanenze dei titoli".
Il metodo di contabilizzazione previsto dalla Banca d'Italia si differenzia,
invece, dalla disciplina prevista dal legislatore fiscale contenuta
nell'art. 56, c. 3-ter, TUIR. Tale norma, infatti, stabilendo che gli
interessi derivanti dai titoli concorrono a formare il reddito del cessionario,
disconosce la natura di finanziamento del pronti contro termine con
obbligo di rivendita assimilandola a tutti gli effetti a una doppia
compravendita.
Alla luce di questo contrasto tra normativa civilistica e normativa
fiscale, in sede di dichiarazione dei redditi occorre procedere al riallineamento
dei valori mediante specifiche variazioni in aumento e in diminuzione.
Ai fini IVA, l'art. 4 della Legge 133/99, prevede che le operazioni
dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine di titoli o valute, vadano considerate unitariamente
come prestazioni di servizi di finanziamento aventi come base imponibile
la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti.
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