Iva indetraibile - onere non accessorio

L'art. 19, c. 2, DPR 633/72, stabilisce l'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. L'art. 19, 5° comma, DPR 633/72, dispone che, qualora il contribuente eserciti sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni. L'ammontare della detrazione è determinato in misura percentuale applicando il rapporto di cui all'articolo 19-bis dello stesso decreto (c.d. Pro-rata). Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il termine stabilito per la liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale o della dichiarazione unificata, così come previsto dall'art. 30 del DPR 633/72.

Per una corretta contabilizzazione dell'IVA indetraibile che scaturisce dal suddetto "pro-rata", occorre verificare se tale imposta costituisca o meno un costo accessorio di acquisto del bene.

  • Nel primo caso (onere accessorio) l'IVA indetraibile segue il trattamento contabile del bene o del servizio acquistato al quale si riferisce. Qualora si tratti di acquisto di immobilizzazioni, la capitalizzazione dell'IVA è consentita nei limiti in cui l'aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non determini un valore che ecceda quello recuperabile tramite l'uso (Cfr Par. D.II.a del Principio contabile n. 16 dell'OIC).

  • Nel secondo caso (onere non accessorio) l'IVA indetraibile è contabilizzata tra le imposte indirette, quale onere diverso di gestione (Voce B14 - Conto economico).

Sul tema, il Ministero delle Finanze, con Circolare Ministeriale n. 154/E del 30/5/1995, ha precisato che l'IVA che risulti indetraibile al 100% per effetto del pro-rata di detraibilità costituisce una componente del costo del bene cui afferisce, e pertanto deve essere capitalizzata.

Nel caso, invece, di indetraibilità parziale dell'IVA, essendo l'onere che grava sull'impresa da collegarsi per sua natura all'intera gestione aziendale, l'imposta deve essere considerata alla stregua di un costo generale.

Scritture contabili

Codice

Segno

Tipo conto

Conto

C0250.01

DARE

CE

Pro-rata IVA indetraibile

A0350.31

AVERE

AT

Erario c/IVA

Note

Giro a conto economico della quota di IVA indetrabile di competenza dell'esercizio.