L'art. 19, c. 2, DPR 633/72, stabilisce l'indetraibilità dell'imposta
relativa all'acquisto o all'importazione dei beni e servizi afferenti
operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. L'art. 19, 5°
comma, DPR 633/72, dispone che, qualora il contribuente eserciti sia
attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi
dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti
spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni. L'ammontare
della detrazione è determinato in misura percentuale applicando il rapporto
di cui all'articolo 19-bis dello stesso decreto (c.d. Pro-rata). Nel
corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione
della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio
da effettuarsi entro il termine stabilito per la liquidazione dell'imposta
risultante dalla dichiarazione annuale o della dichiarazione unificata,
così come previsto dall'art. 30 del DPR 633/72.
Per una corretta contabilizzazione dell'IVA indetraibile che scaturisce
dal suddetto "pro-rata", occorre verificare se tale imposta
costituisca o meno un costo accessorio di acquisto del bene.
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Nel primo caso (onere accessorio) l'IVA indetraibile segue il
trattamento contabile del bene o del servizio acquistato al quale
si riferisce. Qualora si tratti di acquisto di immobilizzazioni,
la capitalizzazione dell'IVA è consentita nei limiti in cui
l'aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non determini un
valore che ecceda quello recuperabile tramite l'uso (Cfr Par. D.II.a
del Principio contabile n. 16 dell'OIC).
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Nel secondo caso (onere non accessorio) l'IVA indetraibile è
contabilizzata tra le imposte indirette, quale onere diverso di
gestione (Voce B14 - Conto economico).
Sul tema, il Ministero delle Finanze, con Circolare Ministeriale n.
154/E del 30/5/1995, ha precisato che l'IVA che risulti indetraibile
al 100% per effetto del pro-rata di detraibilità costituisce una componente
del costo del bene cui afferisce, e pertanto deve essere capitalizzata.
Nel caso, invece, di indetraibilità parziale dell'IVA, essendo
l'onere che grava sull'impresa da collegarsi per sua natura all'intera
gestione aziendale, l'imposta deve essere considerata alla stregua di
un costo generale.
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