Banca d'Italia - Luglio 2000 - Avviamento emerso in sede di fusione
e imposta sostitutiva.
L'imposta sostitutiva facoltativa pagata sull'avviamento iscritto
dall'incorporante (o risultante da una fusione) deve essere iscritto
tra le imposte correnti. Tali imposte, secondo la Banca d'Italia, non
rappresentano una "fiscalità anticipata" in quanto
non scaturiscono da differenze temporanee, ossia da quelle differenze
che emergono tra il piano civilistico e quello fiscale in un determinato
esercizio (generando un effetto sul reddito imponibile) e si annullano
in un esercizio successivo (generando un effetto di segno opposto sul
reddito imponibile).
Nel caso in esame si è ritenuto che l'avviamento non deducibile
costituisca una differenza di natura permanente che, in quanto tale,
non genera l'obbligo di rilevare in bilancio alcun tipo di fiscalità
anticipata; di consegeunza, l'imposta sostitutiva versata configura
nella sostanza un anticipo (regolato ad un'aliquota ridotta) della fiscalità
corrente (ad aliquota piena) che si genererebbe altrimenti per effetto
dell'indeducibilità del suddetto ammortamento.
L'iscrizione dell'anticipo è inclusa nelle "Altre attività"
a condizione che i redditi imponibili attesi in futuro dall'azienda
siano in grado di assorbire le quote annue di ammortamento dell'avviamento.
Tale attività deve essere via via ammortizzata in contropartita
della voce di conto economico "Imposte sul reddito dell'esercizio".
Nella nota integrativa occorre dare specifica informativa di tale
operazione.
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