Banca d'Italia - Luglio 2000 - Fondi pensione di previdenza complementare
Nel passivo patrimoniale occorre rilevare esclusivamente i "fondi
interni", ossia i fondi di previdenza complementare (sia a contribuzione
definita sia a prestazione definita) iscritti, ai sensi dell'art. 18,
c. 6, del D.Lgs 124/93, nella sezione speciale dell'albo di cui all'art.
4, comma 6, del medesimo decreto. Debbono pertanto essere esclusi tutti
gli altri fondi di previdenza complementare ("fondi esterni").
Qualora il flusso dei ricavi generati dagli investimenti di pertinenza
dei fondi interni risulti rilevante è possibile dare specifica
evidenza a tale fenomeno inserendo specifiche voci di conto economico.
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