Fiscalità anticipata e differita

  • Principio contabile n. 25 "Il trattamento contabile delle imposte sul reddito", OIC, aprile 2005

  • Banca d'Italia, Provvedimento 3 agosto 1999

L'adozione di corretti principi contabili esige che nel bilancio le imposte sul reddito d'esercizio (IRPEG e IRAP) siano computate e rilevate analogamente agli altri oneri sostenuti dalla banca nella produzione del reddito, e quindi nel rispetto del principio della competenza.

In altri termini, come affermato dal principio contabile 25 dell'OIC, "nel bilancio devono essere recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite)" .

Analogamente la Banca d'Italia afferma che "il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico del periodo".

Scritture contabili

Codice

Segno

Tipo conto

Conto

A0360.03

DARE

AT

Attività per imposte anticipate

C0370.06

AVERE

CE

Imposte anticipate

Note

Imposte anticipate sorte nell'esercizio

   

Codice

Segno

Tipo conto

Conto

C0370.12

DARE

CE

Utilizzo attività per imposte anticipate

A0360.03

AVERE

AT

Attività per imposte anticipate

Note

Imposte anticipate annullate nell'esercizio

   

Codice

Segno

Tipo conto

Conto

C0370.07

DARE

CE

Accantonamento al fondo imposte differite

P0070.09

AVERE

PA

Fondo per imposte differite

Note

Imposte differite sorte nell'esercizio

   

Codice

Segno

Tipo conto

Conto

P0070.09

DARE

PA

Fondo per imposte differite

C0370.13

AVERE

CE

Utilizzo fondo imposte differite

Note

Imposte differite annuallate nell'esercizio