8/9/2000 - Dipartimento entrate - Direzione centrale affari giuridici
e contenzioso tributario - R.M. n. 137/E/2000/184918
L'oggetto della RM ripropone la controversa questione della qualificazione
di talune spese tra quelle di pubblicità o di rappresentanza.
La questione ha un rilievo sostanziale in quanto le prime (spese di
pubblicità) sono integralmente deducibili nell'esercizio in cui
sono state sostenute o in cinque quote costanti, mentre le seconde sono
deducibili per un terzo del loro ammontare complessivo e in cinque quote
costanti.
Il Ministero ha dichiarato che si possano qualificare di pubblicità
"le spese per le quali sia oggettivamente dimostrabile il collegamento
con i ricavi sì da considerare le stesse costi d'esercizio interamente
deducibili dal reddito".
Il Ministero ha individuato due diversi criteri distintivi tra spese
di rappresentanza e spese di pubblicità:
-
le spese di rappresentanza sono normalmente gratuite, ossia mancano
di un corrispettivo, mentre le spese di pubblicità sono conseguenti
alla stipula di un contratto (1);
-
le spese di rappresentanza sono sostenute dall'impresa con l'intento
di offrire una immagine di se positiva, mentre le spese di pubblicità
sono finalizzate alla diffusione di un prodotto e quindi tendono
ad intensificare la domanda dello stesso.
Le spese di sponsorizzazione sono assimilate alle spese di pubblicità
e propaganda (Cfr. Ris. Min. 17/6/1992 n. 9/204).
(1) Principio di carattere generale già affermato nelle risoluzioni:
RM 5/11/1974 n.2/1016; RM 25/10/1980 n.9/213; RM 17/6/1992 n. 9/204;
RM 17/9/1998 n. 148/E; RM 17/2/1999 n. 30/E.
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