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Fusione
Indice
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Definizione
Con l'operazione di fusione due o più imprese si uniscono:
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costituendo una nuova impresa o
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in una società già esistente (fusione per incorporazione).
Nel primo caso (fusione propriamente detta), i soci delle società
partecipanti alla fusione a fronte dell'annullamento delle azioni della
vecchia società in loro possesso riceveranno in cambio azioni della
nuova società.
Nel secondo caso (fusione per incorporazione), i soci della società
incorporata a fronte dell'annullamento delle azioni della vecchia società
in loro possesso riceveranno in cambio azioni della società incorporante.
In entrambi i casi lo scambio tra vecchi e nuove azioni viene effettuato
in base ad un rapporto (denominato di concambio o di scambio) determinato
in funzione di determinati parametri (ad es. consistenze dei patrimoni,
redditività delle imprese partecipanti, ecc.).
Le disposizioni di legge sono contentute degli artt. 2501-2504-sexies,
codice civile, così come modificati dal D.Lgs 22/1991. Come riportato
nella relazione ministeriale di accompagnamento al decreto citato, la
differenza fondamentale tra le due forme di fusione consiste essenzialmente
"che nella prima forma è la società nuova che succede
nei rapporti giuridici di tutte le società che si fondono, mentre
nella seconda la società incorporante succede in tutti i rapporti
giuridici della società incorporata conservando la propria individualità
e con essai propri rapporti giuridici. Non è quindi richiesta,
in alcun modo, l'estinzione delle passività delle società
che partecipano alla fusione, la quale costituirebbe un serio ostacolo
all'attuazione di questa".
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Progetto di fusione
Al fine di rendere maggiormente trasparente l'operazione, l'art. 2501-bis,
prevede la predisposizione del progetto di fusione e il suo deposito per
l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società
partecipanti alla fusione stessa. Per le società di capitali occorre,
inoltre, pubblicare un estratto del progetto nella Gazzetta Ufficiale.
Tali forme di pubblicità devono avvenire almeno un mese prima della
data fissata per l'assemblea di fusione.
Il prospetto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
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il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
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l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione
o di quella incorporante, con le eventuali modifiche derivanti dalla
fusione;
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il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonchè l'eventuale
conguaglio in denaro (che non può comunque essere superiore
al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate),
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le modalità di asegnazione delle azioni o delle quote delle
società che risulta dalla fusione di quella incorporante;
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la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società
che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
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il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di
soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
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i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori
delle società partecipanti alla fusione.
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Situazione patrimoniale di fusione
L'art. 2501-ter, stabilisce che gli amministratori delle società
partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la situazione
patrimoniale delle società stesse, redatta secondo le norme del
bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro
mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella
sede della società.
Tale situazione può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del
suddetto deposito.
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Relazione degli amministratori
L'art. 2501-quater, stabilisce che gli amministratori delle società
partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri
e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di
fusione. Particolare attenzione deve essere posta sul rapporto di cambio
delle azioni e delle quote.
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Relazione degli esperti
L'art. 2501-quinquies, prevede la redazione di una relazione sulla congruità
del rapporto di cambio da parte di uno o più esperti per ciascuna
società designati dal presidente del tribunale.
La relazione deve indicare:
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il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto
di cambio proposto e i valori risultanti dopo l'applicazione di ciascuno
di essi;
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le eventuali difficoltà di valutazione;
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l'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti.
Per le società quotate in borsa la relazione è redatta
da una società di revisione.
L'esperto risponde dei danni caussati alle società partecipanti
alla fusione, ai loro soci e ai terzi.
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