Fusione

Indice

Definizione

Con l'operazione di fusione due o più imprese si uniscono:

  • costituendo una nuova impresa o

  • in una società già esistente (fusione per incorporazione).

Nel primo caso (fusione propriamente detta), i soci delle società partecipanti alla fusione a fronte dell'annullamento delle azioni della vecchia società in loro possesso riceveranno in cambio azioni della nuova società.

Nel secondo caso (fusione per incorporazione), i soci della società incorporata a fronte dell'annullamento delle azioni della vecchia società in loro possesso riceveranno in cambio azioni della società incorporante.

In entrambi i casi lo scambio tra vecchi e nuove azioni viene effettuato in base ad un rapporto (denominato di concambio o di scambio) determinato in funzione di determinati parametri (ad es. consistenze dei patrimoni, redditività delle imprese partecipanti, ecc.).

Le disposizioni di legge sono contentute degli artt. 2501-2504-sexies, codice civile, così come modificati dal D.Lgs 22/1991. Come riportato nella relazione ministeriale di accompagnamento al decreto citato, la differenza fondamentale tra le due forme di fusione consiste essenzialmente "che nella prima forma è la società nuova che succede nei rapporti giuridici di tutte le società che si fondono, mentre nella seconda la società incorporante succede in tutti i rapporti giuridici della società incorporata conservando la propria individualità e con essai propri rapporti giuridici. Non è quindi richiesta, in alcun modo, l'estinzione delle passività delle società che partecipano alla fusione, la quale costituirebbe un serio ostacolo all'attuazione di questa".

Progetto di fusione

Al fine di rendere maggiormente trasparente l'operazione, l'art. 2501-bis, prevede la predisposizione del progetto di fusione e il suo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione stessa. Per le società di capitali occorre, inoltre, pubblicare un estratto del progetto nella Gazzetta Ufficiale. Tali forme di pubblicità devono avvenire almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea di fusione.

Il prospetto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;

  • l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione;

  • il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonchè l'eventuale conguaglio in denaro (che non può comunque essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate),

  • le modalità di asegnazione delle azioni o delle quote delle società che risulta dalla fusione di quella incorporante;

  • la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

  • il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

  • i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

 

Situazione patrimoniale di fusione

L'art. 2501-ter, stabilisce che gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la situazione patrimoniale delle società stesse, redatta secondo le norme del bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

Tale situazione può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del suddetto deposito.

 

Relazione degli amministratori

L'art. 2501-quater, stabilisce che gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione. Particolare attenzione deve essere posta sul rapporto di cambio delle azioni e delle quote.

 

Relazione degli esperti

L'art. 2501-quinquies, prevede la redazione di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio da parte di uno o più esperti per ciascuna società designati dal presidente del tribunale.

La relazione deve indicare:

  • il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dopo l'applicazione di ciascuno di essi;

  • le eventuali difficoltà di valutazione;

  • l'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti.

Per le società quotate in borsa la relazione è redatta da una società di revisione.

L'esperto risponde dei danni caussati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi.