Pubblicazione
Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile
e 156, comma 5, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine:
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entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, approvano
il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale
comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove
redatto, la relazione sulla gestione
e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5;
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entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio,
pubblicano una relazione finanziaria semestrale
comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia
sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma
5;
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entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo
trimestre di esercizio, pubblicano un resoconto
intermedio di gestione.
Con riferimento alla relazione finanziaria annuale e semestrale (ove
redatta), è previsto l'obbligo di pubblicare integralmente anche
la relazione di revisione di cui all'articolo 156 del TUF entro il medesimo
termine. |