Pubblicazione

Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine:

  • entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione
    e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5;

  • entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, pubblicano una relazione finanziaria semestrale
    comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5;

  • entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, pubblicano un resoconto
    intermedio di gestione.

Con riferimento alla relazione finanziaria annuale e semestrale (ove redatta), è previsto l'obbligo di pubblicare integralmente anche la relazione di revisione di cui all'articolo 156 del TUF entro il medesimo termine.