L'acquisto di partecipazioni non destinate ad utilizzo durevole sono rilevante nell'attivo circolante. Si ricorda, tuttavia, che l'art. 2424-bis del codice civile stabilisce che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 (controllate e collegate) si presumono immobilizzazioni.
Non si tratta, tuttavia, di una presunzione assoluta. Il redattore di bilancio può individuare dei criteri di distinzione tra investimenti durevoli e non durevoli. Questi criteri vanno poi dichiarati in nota integrativa e mantenuti costanti nel tempo. Secondo l'OIC 20 per classificare nel circolante una partecipazione è necessario che gli amministrazione abbiano la facoltà di smobilizzare l'investimento cogliendo l'opportunità di mercato, non necessarimente nel breve periodo.
Nell'ambito delle partecipazioni l'art. 2424 del codice civile prevede la suddivisione tra imprese controllate, collegate, controllanti e altre imprese. Per tale ragione è opportuno riprendere tale classificazione anche dal punto di vista contabile. Le partecipazioni sono rilevate al costo di acquisto come definito dall'art. 2426, comma 1, n. 1) del codice civile. Questo include gli oneri accessori direttamente imputabili (ad esempio, costi di intermediazione, bolli, spese bancarie, e simili).