Consolidamento fiscale: trasferimento dell’imponibile positivo (soggetto consolidato)

L’istituto del consolidato fiscale nazionale (disciplinato dagli articoli 117-129 del T.U.I.R.) consente la formazione di un’unica base imponibile dei singoli redditi netti delle società che vi hanno aderito, indipendentemente dalla quota di partecipazione del soggetto controllante (c.d. metodo del consolidamento integrale). Le diverse entità giuridiche che entrano a far parte del consolidato fiscale non perdono, tuttavia, la soggettività passiva di imposta e la conseguente titolarità dell’obbligazione tributaria. Pertato le singole società, compreso il soggetto consolidante, continuano a iscrivere in conto economico le proprie imposte correnti, eventualmente rettificate dalle somme riconosciute a fronte dei benefici fiscali apportati al gruppo. Si evidenzia che gli effetti contabili del consolidato fiscale dipendono direttamente dalle clausole contenute nei contratti di consolidamento stipulati tra le società del gruppo. E’ possibile, pertanto, che nella pratica vengano adottati schemi di rilevazione differenti da quelli di seguito esposti.
TRASFERIMENTO DI IMPONIBILE POSITIVO
Ipotizziamo che la società consolidata consegua un reddito imponibile. Alla fine dell’esercizio, il soggetto consolidante incaricato di liquidare le imposte sui redditi, nonché di versare il saldo e gli acconti d’imposta, rileva il debito nei confronti dell’erario in contropartita di un credito nei confronti della controllante. Di converso, il soggetto consolidato rileva nel conto economico le imposte correnti di propria competenza rilevando in contropartita un debito nei confronti del soggetto consolidante.
 

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