Per effetto del principio di competenza economica, a fine anno occorre rilevare i ricavi delle prestazioni di servizio e per la vendita di beni indipendentemente dalla circostanza che sia stata o meno emessa la relativa fattura. Nell'esercizio successivo occorrerà rilevare l'emissione della fattura in contropartita del credito per fatture da emettere. L'IVA va rilevata solo nel caso di prestazione di servizi. Per la vendita di beni, infatti, la rilevazione è avvenuta al momento della rilevazione della fattura da emettere.
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