Imposta sostitutiva relativa all'avviamento emerso in sede di fusione: pagamento dell'imposta

Banca d'Italia - Luglio 2000 - Avviamento emerso in sede di fusione e imposta sostitutiva.
L'imposta sostitutiva facoltativa pagata sull'avviamento iscritto dall'incorporante (o risultante da una fusione) deve essere iscritto tra le imposte correnti. Tali imposte, secondo la Banca d'Italia, non rappresentano una "fiscalità anticipata" in quanto non scaturiscono da differenze temporanee, ossia da quelle differenze che emergono tra il piano civilistico e quello fiscale in un determinato esercizio (generando un effetto sul reddito imponibile) e si annullano in un esercizio successivo (generando un effetto di segno opposto sul reddito imponibile).
Nel caso in esame si è ritenuto che l'avviamento non deducibile costituisca una differenza di natura permanente che, in quanto tale, non genera l'obbligo di rilevare in bilancio alcun tipo di fiscalità anticipata; di conseguenza, l'imposta sostitutiva versata configura nella sostanza un anticipo (regolato ad un'aliquota ridotta) della fiscalità corrente (ad aliquota piena) che si genererebbe altrimenti per effetto dell'indeducibilità del suddetto ammortamento.
L'iscrizione dell'anticipo è inclusa nelle "Altre attività" a condizione che i redditi imponibili attesi in futuro dall'azienda siano in grado di assorbire le quote annue di ammortamento dell'avviamento.
Tale attività deve essere via via ammortizzata in contropartita della voce di conto economico "Imposte sul reddito dell'esercizio". Nella nota integrativa occorre dare specifica informativa di tale operazione.

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