Banca d'Italia - Luglio 2000 - Fondi pensione di previdenza complementare
Nel passivo patrimoniale occorre rilevare esclusivamente i "fondi interni", ossia i fondi di previdenza complementare (sia a contribuzione definita sia a prestazione definita) iscritti, ai sensi dell'art. 18, c. 6, del D.Lgs 124/93, nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto. Debbono pertanto essere esclusi tutti gli altri fondi di previdenza complementare ("fondi esterni").
Qualora il flusso dei ricavi generati dagli investimenti di pertinenza dei fondi interni risulti rilevante è possibile dare specifica evidenza a tale fenomeno inserendo specifiche voci di conto economico.
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