Con riferimento al bilancio delle banche, il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995 e successive modificazioni, stabilisce che "le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti.
Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario". Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni.
Tali disposizioni si applicano anche nei bilanci redatti secondo il D.Lgs 127/91. Coerentemente con tale impostazione, il legislatore fiscale ha previsto (art. 61, c.1-bis, TUIR) che le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli". Il metodo di contabilizzazione previsto dalla Banca d'Italia si differenzia, invece, dalla disciplina prevista dal legislatore fiscale contenuta nell'art. 56, c. 3-ter, TUIR. Tale norma, infatti, stabilendo che gli interessi derivanti dai titoli concorrono a formare il reddito del cessionario, disconosce la natura di finanziamento del pronti contro termine con obbligo di rivendita assimilandola a tutti gli effetti a una doppia compravendita. Alla luce di questo contrasto tra normativa civilistica e normativa fiscale, in sede di dichiarazione dei redditi occorre procedere al riallineamento dei valori mediante specifiche variazioni in aumento e in diminuzione. Ai fini IVA, l'art. 4 della Legge 133/99, prevede che le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valute, vadano considerate unitariamente come base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti.
La rilevazione dell'operazione di pronti contro termine implica la contabilizzazione separata dell'acquisto a pronti e della vendita a termine.
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