Con il recepimento Direttiva 91/250/UE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori, il D.Lgs. n. 518/1992 ha ampliato anche all'opera software l'ambito di applicabilità della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore. Occorre pertanto adottare una classificazione dei costi di software coerente con tale tutela giuridica. In base alle sue caratteristiche intrinseche, il software viene normalmente distinto in:
I costi per la produzione o l'acquisto del software di base (sub. 1) devono essere capitalizzati insieme al bene materiale (hardware) a cui si riferiscono, considerata la stretta complementarietà economica tra i due cespiti. L'ammortamento del software va effettuato nel periodo minore tra quello della sua utilità futura e la vita utile del bene materiale a cui si riferisce.
Per l'iscrizione del software applicativo (sub. 2), occorre distinguere le seguenti fattispecie:
Si riporta di seguito una tavola riepilogativa dell'iscrizione in bilancio dei costi del software applicativo.
| Tipologia di Software | Voce di bilancio | ||
| Software applicativo acquistato a titolo di proprietà | B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" | ||
| Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso | a tempo indeterminato | B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" | |
| a tempo determinato | con corrispettivo periodico | Conto economico | |
| con corrispettivo "una tantum" a valere per più esercizi | B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" | ||
| Software applicativo prodotto per uso interno | "tutelato" | B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" | |
| "non tutelato" | utilizzabile per più esercizi | B.I.7 "Altre immobilizzazioni immateriali" | |
| utilizzabile in un solo esercizio | Conto economico | ||