8/9/2000 - Dipartimento entrate - Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario - R.M. n. 137/E/2000/184918
L'oggetto della RM ripropone la controversa questione della qualificazione di talune spese tra quelle di pubblicità o di rappresentanza. La questione ha un rilievo sostanziale in quanto le prime (spese di pubblicità) sono integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in cinque quote costanti, mentre le seconde sono deducibili per un terzo del loro ammontare complessivo e in cinque quote costanti. Il Ministero ha dichiarato che si possano qualificare di pubblicità "le spese per le quali sia oggettivamente dimostrabile il collegamento con i ricavi sì da considerare le stesse costi d'esercizio interamente deducibili dal reddito".
Il Ministero ha individuato due diversi criteri distintivi tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità:
(1) Principio di carattere generale già affermato nelle risoluzioni: RM 5/11/1974 n.2/1016; RM 25/10/1980 n.9/213; RM 17/6/1992 n. 9/204; RM 17/9/1998 n. 148/E; RM 17/2/1999 n. 30/E.
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