Spese di rappresentanza e spese di pubblicità

8/9/2000 - Dipartimento entrate - Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario - R.M. n. 137/E/2000/184918
L'oggetto della RM ripropone la controversa questione della qualificazione di talune spese tra quelle di pubblicità o di rappresentanza. La questione ha un rilievo sostanziale in quanto le prime (spese di pubblicità) sono integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in cinque quote costanti, mentre le seconde sono deducibili per un terzo del loro ammontare complessivo e in cinque quote costanti. Il Ministero ha dichiarato che si possano qualificare di pubblicità "le spese per le quali sia oggettivamente dimostrabile il collegamento con i ricavi sì da considerare le stesse costi d'esercizio interamente deducibili dal reddito".
Il Ministero ha individuato due diversi criteri distintivi tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità:

  • le spese di rappresentanza sono normalmente gratuite, ossia mancano di un corrispettivo, mentre le spese di pubblicità sono conseguenti alla stipula di un contratto (1);
  • le spese di rappresentanza sono sostenute dall'impresa con l'intento di offrire una immagine di se positiva, mentre le spese di pubblicità sono finalizzate alla diffusione di un prodotto e quindi tendono ad intensificare la domanda dello stesso. Le spese di sponsorizzazione sono assimilate alle spese di pubblicità e propaganda (Cfr. Ris. Min. 17/6/1992 n. 9/204).

(1) Principio di carattere generale già affermato nelle risoluzioni: RM 5/11/1974 n.2/1016; RM 25/10/1980 n.9/213; RM 17/6/1992 n. 9/204; RM 17/9/1998 n. 148/E; RM 17/2/1999 n. 30/E.

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