Sono gli accantonamenti di competenza dell’esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Principio contabile 19) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21in base al principio della classificazione dei costi per natura.
I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell’attivo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi (si veda Principio contabile 19), i quali rappresentano passività probabili e non certe:
• fondo rischi per cause in corso;
• fondo rischi per garanzie prodotti;
• fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);
• fondo rischi non assicurati;
• fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.
Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria (ad es. fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da classificare alle voci C17 o C17-bis.
La contropartita reddituale dei fondi per rischi e dei fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell’aggregato B diverse dalla n. 12 e dalla n. 13, dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura"dei costi dello schema di conto economico.
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