Altri ricavi e proventi

La voce ha natura residuale. Essa comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie. La distinzione fra attività caratteristica e attività accessoria dipende dal settore merceologico nel quale l’impresa svolge la sua attività principale.
Si riporta di seguito il suo contenuto schematizzato sulla base del Principio contabile 12.
Proventi derivanti dalle gestioni accessorie.
Devono essere al netto delle relative rettifiche e sono costituite da:

  • fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
  • canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d’autore, ecc.;
  • ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.

Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi
Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell’esercizio della normale attività produttiva dell’impresa.
Se non ricorrono queste condizioni (ad esempio, nel caso di alienazione di beni strumentali per un ridimensionamento dell’attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E 20.
Rientrano nella presente voce i ripristini di valore, nei limiti del costo, a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10).
Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).

Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori, che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi.
Vi rientrano, in particolare, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (ad es. i fondi per oneri per garanzie a clienti).

Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria
Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci . Si tratta, ad esempio di: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni (vedasi Principio contabile12, Appendice 5), ecc. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare) come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14. Di contro, l’acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra si rileva alle voci E20 ed E21 quando è connessa ad operazioni di natura straordinaria. Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest’ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20.

Contributi in conto esercizio
Si tratta di contributi dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali. Sono rilevati per competenza (e non per cassa) e indicati distintamente in apposita sottovoce. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi e oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall’impresa, i quali vanno portati in detrazione alla voce “C17 – Oneri finanziari” (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, vanno invece compresi nelle voce “C16 - Altri proventi finanziari”).
I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli,che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad es. nelle calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).
La voce A5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, che vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo. Ove il contributo stesso venga invece portato in detrazione del costo dell’immobilizzazione il beneficio di competenza derivante dal contributo affluirà al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento (vedasi Principio contabile 16).

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