Si definisce avviamento l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.
L'avviamento presenta le seguenti caratteristiche:
All'acquisizione di un'azienda, in sede di rilevazione iniziale occorre valutare, con prudente apprezzamento, se l'eccedenza del costo d'acquisizione sostenuto rispetto al valore corrente dei beni e degli altri elementi patrimoniali acquisiti possa o meno essere considerata un'immobilizzazione immateriale.
Il valore dell'avviamento da iscrivere nel bilancio d'esercizio, si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda (o il valore di conferimento della medesima) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.
In occasione di una fusione o di una scissione l'avviamento è rappresentato dall'eccedenza del costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria, rispetto al patrimonio netto espresso a valori correnti; i documenti "Il Metodo del Patrimonio Netto" e "Il Bilancio Consolidato" espongono analiticamente i criteri di determinazione di tale eccedenza, con particolare riguardo all'ipotesi di acquisizione di partecipazione.
L'avviamento che venga iscritto tra le attività (qualora esso, come precisato al precedente paragrafo C abbia un'effettiva valenza di costo anticipato per utili futuri) deve essere ammortizzato in un periodo corrispondente alla sua vita utile, ma entro i limiti definiti nel prosieguo di questo paragrafo.
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