Né la legge, né la relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 127/91 forniscono una definizione specifica del contenuto della voce "costi di impianto e di ampliamento".
Lla legge si limita ad indicare tale voce all'art. 2424 c.c., che esprime la classificazione richiesta per la formulazione dello stato patrimoniale. Poiché, però, tali costi presentano una intrinseca caratteristica di spiccata maggior aleatorietà rispetto ad altre poste dell'attivo patrimoniale, appare necessaria una loro definizione in senso restrittivo, al fine di non indurre i redattori del bilancio a considerare tra i costi di impianto e di ampliamento altri elementi che costituirebbero puro differimento di costi o di perdite. Con l'espressione "costi di impianto e di ampliamento" si indicano alcuni oneri che vengono sostenuti in modo non ricorrente dall'azienda in precisi e caratteristici momenti della vita dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente. I costi di impianto e di ampliamento comprendono quindi tutti i costi e le spese direttamente sostenuti per:
L'estrema varietà di tipologie di costi pluriennali non consente di fare una disamina di tutti i possibili casi che potrebbero presentarsi. Si riportano le seguenti tipologie:
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