La voce include i ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa. I relativi valori sono indicati per competenza e al netto di resi, sconti commerciali, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita (art. 2425-bis, 1° comma, Cod. civ.).
Sono esclusi gli sconti di natura finanziaria (ad es. gli sconto di cassa per pagamento in contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17.
Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a quelli di competenza dell’esercizio. Le rettifiche di precedenti esercizi, nonché quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili o eventi o operazioni straordinarie, devono essere rilevate alla voce “E21 -Oneri straordinari” ovvero, se si tratta di rettifiche positive, alla voce “E20 - Proventi straordinari”.
I ricavi da indicare nella presente voce devono essere depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime (vedasi Principio contabile 29, par. B).
Vanno compresi in questa voce anche i ricavi derivanti dall’eventuale vendita occasionale di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi della gestione caratteristica.
Scorporo dai ricavi e costi degli interessi impliciti
Nell’ipotesi in cui ricorrono le condizioni previste nel Principio contabile 15, par. D.III , i crediti commerciali con scadenza alla data di riferimento del bilancio superiore a 12 mesi, devono essere attualizzati. La differenza tra valore nominale e valore attuale rappresenta una componente finanziaria (interessi attivi impliciti) che va portata a rettifica della voce A1.
Analogo scorporo d’interessi passivi dovrà essere effettuato (in conformità a quanto precisato nel Principio contabile 19, par. M.XI) per le operazioni da cui originano debiti commerciali a scadenza superiore ai 12 mesi.
L’attualizzazione, invece, non deve essere effettuata nelle ipotesi previste dai Principi contabili 15 e 19 sopra menzionati.
Sconti commerciali
Gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità costituiscono rettifiche negative dei ricavi (si veda in proposito Principio contabile 13, par. D.III.d, nota 14). Ad essi si riferisce la norma dell’art. 2425-bis, 1° comma, Cod. Civ. quando stabilisce che i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto degli sconti.
Gli sconti di cassa o "pronta cassa", ossia quelli che intervengono in una fase successiva alla vendita di beni e servizi e non sono indicati in fattura, non costituiscono rettifiche dei ricavi ma un evento di natura finanziaria (onere per l’anticipato incasso di fatture). Come tali, quindi, devono essere rilevati.
© 2011 Ragioneria.com - Grafica e contenuti di proprietà esclusiva