Aumento gratuito di capitale sociale nelle società di capitali

L’aumento gratuito del capitale sociale è disciplinato per le società per azioni dall'art. 2442, c.c., il quale stabilisce che «l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili». Le azioni di nuova emissione dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e dovranno essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. E' stabilito, inoltre, che l’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
Per la società a responsabilità limitata l’art. 2481-ter Cod. Civ., relativo al passaggio di riserve a capitale, prevede che «la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata».
In merito alle modalità di attuazione dell’operazione di aumento del capitale sociale, la disciplina delle S.r.l. prevede che si possa procedere solamente con l’incremento del valore delle partecipazioni già possedute dai soci, così da consentire che dell’operazione stessa beneficino tutti i soci preesistenti. In tal modo si rispetta il vincolo secondo cui i soci devono mantenere, anche dopo l’aumento del capitale, la stessa quota di partecipazione che possedevano prima.
Finalità
L'aumento di capitale gratuito è spesso finalizzato ad affiancare un aumento a pagamento in modo da invogliare i soci ad effettuare nuovi conferimenti.
L’aumento gratuito può essere anche collegato alla volontà di accrescere il prestigio ed il credito della società o per soddisfare un vincolo di legge che richiede in capitale sociale minimo per svolgere determinate attività (ad esempio, quelle bancarie ed assicurative).
Riserve utilizzabili
Possono essere utilizzate le seguenti riserve:
- riserva sovrapprezzo azioni, di cui all’art. 2431, c.c.;
- riserva di rivalutazione;
- riserve statutarie prive di una specifica destinazione;
- riserve statutarie con una specifica destinazione (ad esempio, riserva per rinnovo impianti, per manutenzioni cicliche, ecc.), a condizione che l’assemblea straordinaria provveda preliminarmente a modificare la destinazione prevista nello statuto;
- riserve facoltative (sono accantonamenti di utili “generici”, e quindi non presentano particolari vincoli all’utilizzo);
- riserve costituite con versamenti dei soci (versamenti in contro capitale, in conto futuro aumenti del capitale, a fondo perduto, ecc.);
- riserva legale, di cui all’art. 2430, c.c. per l’importo che eccede il quinto del capitale sociale;
- utili portati a nuovo.
L’aumento gratuito del capitale sociale può avvenire con l'emissione di nuove azioni e successiva assegnazione gratuita delle stesse (art. 2442, comma 2, c.c.). In questo caso l’aumento prevede l'emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e successiva loro assegnazione gratuita agli azionisti in proporzione alle azioni dagli stessi possedute, così da mantenere invariata la posizione dei singoli azionisti all’interno della società. Non si applica la disciplina del diritto di opzione, tipica degli aumenti di capitale a pagamento.
Una seconda modalità è rappresentata dall'aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione. In questo caso si consente al socio di mantenere la stessa quota di partecipazione in società che aveva prima dell’operazione, accrescendo il valore nominale delle azioni possedute. Nel caso in cui lo statuto preveda che le azioni siano emesse senza indicazione del valore nominale (art. 2346, comma 3, c.c.), per attuare l’aumento si deve risalire al valore nominale inespresso, dividendo l’ammontare del capitale sociale per il numero delle azioni.
Per le società a responsabilità limitata l'operazione di aumento di capitale gratuito può avvenire imputando a capitale sociale le riserve e gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio. L'operazione modifica lo statuto e, pertanto, è di competenza dell’assemblea straordinaria dei soci, che decide con la maggioranza di almeno la metà del capitale sociale, ove non sia diversamente disposto dallo statuto stesso.
Delega all'organo amministrativo
E' prevista sia per le S.r.l che per le S.p.A. la possibilità di delegare la decisione agli Amministratori (art. 2481, c.c.). E' necessario, tuttavia, che:
- la delega all’organo amministrativo deve essere prevista dall’atto costitutivo;
- l’atto costitutivo deve determinare i limiti e le modalità di esercizio di tale delega;
- la decisione, che deve risultare da verbale redatto dal notaio, deve essere depositata ed iscritta presso il registro delle imprese.
Non è possibile delegare tale potere ad un singolo amministratore in quanto l’adozione della decisione deve avvenire con il metodo collegiale.
Inoltre, nelle società a responsabilità limitata, la fissazione dei limiti quantitativi e temporali della delega è libera e la durata dell’attribuzione della delega della facoltà di aumentare il capitale sociale può essere superiore a quello di 5 anni previsto per la S.p.A., ma deve essere comunque mantenuto entro convenienti limiti temporali (Massima Comitato Notarile Triveneto n. 19/2005).
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