Cosa sono i ratei e i risconti

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Redazione

In questo articolo cercheremo di fare un pò di chiarezza in materia di ratei e risconti fornendo utili riferimenti normativi e interpretativi.

La rilevazione dei ratei e dei risconti discende dalla necessità di dare attuazione al principio di competenza economica, ossia che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento (Cfr. Art. 2423-bis, comma 1, n. 3, codice civile).

L’OIC 11 chiarisce che: «la competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio» (OIC 11, par. 28). «I costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio. Un esempio di correlazione tra costi e ricavi negli OIC riguarda la rilevazione di risconti. Ai sensi dell’OIC 18 Ratei e risconti l’iscrizione di risconti attivi comporta la rettifica di costi iscritti al conto economico, al fine di correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri» (OIC 11, par. 32).

Indice

Ratei e risconti nel codice civile

Ratei

Risconti

Quantificazione dei ratei e dei risconti

Ratei e risconti nella nota integrativa

Ratei e risconti nel codice civile

L’art. 2424-bis, c. 6, c.c., stabilisce che «nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo».

I ratei e i riscontri pertanto debbo avere innanzitutto riferirsi a componenti economiche aventi le seguenti caratteristiche:

  • comuni a due o più esercizi;
  • la cui entità varia in ragione del tempo.

L’ OIC 18, par. 15, chiarisce che «I ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. L’importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza».

Ratei

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Ratei attivi

I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi (OIC 18, p. 3).

Ratei passivi

I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi (OIC 18, p. 4).

Risconti

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Risconti attivi

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi (OIC 18, p. 5).

Risconti passivi

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi (OIC 18, p.6).    

Quantificazione dei ratei e dei risconti

La quantificazione dei ratei e dei risconti può avvenire nei seguenti modi:

  • in proporzione alla durata del fatto (criterio temporale);
  • in relazione allo svolgimento del fatto (criterio economico).

Il criterio temporale si applica alle componenti di costo e di ricavo che maturano in ragione del tempo (ad esempio, gli interessi).

Il criterio economico, ad esempio, alle attività stagionali oa quelle concentrate in determinati periodi dell’esercizio.

Ratei e risconti nella nota integrativa

Per le imprese ancora obbligate al bilancio ordinaria o in forma abbreviata, con riferimento ai ratei e risconti, l’articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

  • criteri di valutazione;
  • variazioni intervenute nell’esercizio;
  • composizione delle voci.

L’OIC 18 segnala che «nell’illustrazione dei criteri applicati nelle valutazioni, la nota integrativa fornisce evidenza dell’utilizzo del metodo del tempo economico per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la motivazione della scelta effettuata.La nota integrativa indica, ove rilevante, la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l’esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni».