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Emanato Documento interpretativo OIC n.7 Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (rivalutazioni)

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Redazione

L’OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 7 “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” che  si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile.

Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020. Tali norme sono riportate nel capitolo “La disciplina della rivalutazione contenuta nella Legge 13 ottobre 2020, n.126.

La disciplina della rivalutazione è facoltativa e opera in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia di bilancio.

Oggetto

Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento comprese quelle a controllo congiunto (joint venture), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Si tratta di beni, anche se completamente ammortizzatii:

  • materiali ai sensi dell’OIC 16;
  • immateriali ai sensi dell’OIC 24.

Possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico. 

Sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice (si veda Appendice A dell’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”).

Quando eseguire la rivalutazione

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, Legge 126/2020 la rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Inoltre, le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 dell’articolo 110, risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Nel caso in cui tali imprese abbiano eseguito la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, non possono eseguirla nel bilancio successivo.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. Nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio un fabbricato e il terreno sottostante) occorre individuare distinti valori di rivalutazione.

Le scritture contabili

La società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto. 

Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.

Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 della legge 126/2020 sono versate in un massimo di tre rate di pari importo. Il relativo debito deve essere iscritto e valutato ai sensi dell’OIC 19. Il debito quindi deve essere attualizzato se l’effetto dell’attualizzazione è rilevante. In tal caso l’effetto dell’attualizzazione è contabilizzato nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.

Misura e modalità di valutazione

Il limite massimo della rivalutazione è fissato nei “valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”. Pertanto ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato.

Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la società può eseguire la rivalutazione adottando tre distinte modalità:

  • rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
  • rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
  • riduzione del fondo ammortamento.

In ogni caso l’applicazione di ognuno dei suddetti metodi porta all’iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione.

La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l’aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima. Per quanto concerne i marchi, dalla data della rivalutazione il limite fissato dal paragrafo 71 dell’OIC 24 può essere prolungato per ulteriori 20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione.

Rivalutazione e fiscalità

Ai fini contabili e di bilancio occorre distinguere le rivalutazione:

  • riconosciute ai fini fiscali;
  • non riconosciute ai fini fiscali.

Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali

L'art 110, comma 4, legge 126/2020, prevede che “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili”.

La società deve dunque versare l’imposta sostitutiva per avere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. L’imposta dovuta è portata a riduzione della voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite. I maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali pertanto la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.

Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell’OIC 25, allorché si generino differenze temporanee ad esempio nel caso in cui la vita utile stimata determini l’imputazione di una quota di ammortamento in bilancio eccedente la quota fiscalmente deducibile nell’esercizio di riferimento in base alle norme fiscali applicabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva. Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci (c.d. riserva in sospensione di imposta). In tal caso si applicano i paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25 pertanto le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali

Le rivalutazione non riconosciute ai fini fiscali fanno emergere una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali. Pertanto, occorrerà rilevare la fiscalità differita (OIC 25). In particolare:

  • alla data della rivalutazione, la società iscrive le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.
  • negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell’immobile, successiva riduzione per perdita di valore).

Nota integrativa

E' richiesta l'indicazione in nota integrativa della rivalutazione effettuata e delle modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili, nonchè quelle previste in tema di rivalutazione dai principi contabili OIC 16, OIC 21 “Partecipazioni”, OIC 24, OIC 25 e OIC 28.

Data di entrata in vigore

Il  documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.