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OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali

OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali Photo by Jason Wong on Unsplash
Admin

Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali.

Il principio contabile nazionale OIC 33 disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.). Pertanto, la società nella fase di transizione ai principi contabili nazionali non applica le specifiche regole di transizione contenute nei principi contabili nazionali.

Obiettivo dell’OIC 33 è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall’adozione dei principi contabili nazionali attraverso:

  • l’indicazione dell’impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio;
  • il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente,riportate nel bilancio comparativo.

Ambito di applicazione

L’OIC 33:

  • si applica alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, dopo aver redatto in precedenza il bilancio in base ad altre regole contabili (es. principi contabili internazionali).
  • non si applica alle fattispecie di cambiamento di principi contabili adottati da una società che già applica i principi contabili OIC. Tali cambiamenti sono soggetti alle previsioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” e a specifiche previsioni dei singoli principi contabili OIC. 5. Il principio si applica sia al bilancio d’esercizio, sia al bilancio consolidato.

Data di entrata in vigore

La società applica la presente edizione dell’OIC 33 ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2020 o da data successiva. È possibile l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.