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Qual è il capitale minimo di legge per una società

Qual è il capitale minimo di legge per una società Photo by Michael Longmire on Unsplash
Redazione

Il nostro ordinamento giuridico prevede le seguenti categorie di società:

  • di persone;
  • di capitali.

Società di persone

Le società di persone includono le seguenti tipologie di società:

  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice.

Esse sono costituite, in genere, da un numero limitato di soci i quali assumono, salvo alcune eccezioni, una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Le norme giuridiche non richiedono un capitale minimo per la costituzione di una società di persone. Ciò si giustifica proprio nel fatto che nelle responsabilità illimitata i soci, nel caso in cui la società non sia in grado di adempiere gli impegni assunti, rispondono col proprio patrimonio personale.

Società di capitali

Le società di capitali includono le seguenti tipologie di società:

  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata.

I soci di queste società assumono una responsabilità per le obbligazioni sociali limitata alle quote di capitale sottoscritte, salvo alcune limitate eccezioni.

Il capitale sociale rappresenta per queste la sola garanzia verso i terzi, considerata la responsabilità limitata dei soci. Per questa ragione la legge richiede l’esistenza di un capitale minimo che varia a seconda del tipo di società:

  • S.p.A. e S.a.p.a. il capitale minimo è di 50.000 euro (art. 2327 c.c).;
  • S.r.l. ordinaria il capitale minimo è di 10.000 euro (art. 2463 c.c.).;
  • S.r.l semplificata il capitale minimo è di 1 euro (art. 2463 bis c.c.).