È rilevato in questa voce l’accantonamento, di competenza dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile. Il costo è rilevato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se la società ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. In questa voce è rilevato anche l’importo del TFR maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell’esercizio, per il periodo compreso fra l’inizio nell’esercizio e la data di cessazione del rapporto.
09.c - Trattamento di fine rapporto
XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato
09.c - Trattamento di fine rapporto
Bilancio Micro
09.c - Trattamento di fine rapporto
Conti collegati
OIC
Contenuto
Per le quote maturande, la società rileva, quindi, nel conto economico, alla voce B9c), solo il costo (escluso l’effetto della relativa rivalutazione ora non più a carico del datore di lavoro) e rileva nella voce D14 del passivo, il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio. Pertanto, sul datore di lavoro non ricade l’onere della rivalutazione che rimane in capo al Fondo di Tesoreria o agli altri Fondi di previdenza. Le modalità di funzionamento del TFR maturando forniscono un’evidenza, sul piano sostanziale, che il debitore nei confronti del lavoratore sono i Fondi e non il datore di lavoro.