L’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è imputato nel conto economico della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.
L’utile si rileva: nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni” ed ha quale contropartita l’incremento nello stato patrimoniale della posta la voce BIII1a) “partecipazioni in imprese controllate” oppure la voce BIII1b) “partecipazioni in imprese collegate”.
La perdita si rileva nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni” e comporta una riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato sopra indicate.
Il risultato d’esercizio della partecipata concorre così alla formazione del risultato d’esercizio della partecipante.
18.a - Rivalutazioni di partecipazioni
18.a - Rivalutazioni di partecipazioni
18.a - Rivalutazioni di partecipazioni
Conti collegati
OIC
Valutazione e rilevazioni successive
Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della partecipata di pertinenza della partecipante (come ad esempio nel caso in cui la partecipata faccia un aumento di capitale a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un’operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione. Se l’ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenta, si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”, mentre se diminuisce si riduce il valore della partecipazione in contropartita alla voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni”.
Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.
Il ripristino di valore può essere parziale o totale rispetto al valore precedentemente iscritto in bilancio, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare corrispondente. Per la contropartita contabile del ripristino di valore, si rinvia al precedente paragrafo 19.
Contenuto
Le voci D18 “rivalutazioni” e D19 “svalutazioni a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, comprendono:
− svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
− svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
− differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafi 170 e 176 dell’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”);
− accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione);
− le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (cfr. paragrafo 25 dell’OIC 15 “Crediti”);
− le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi
come disciplinato dai paragrafi 32-34 dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.
Classificazione e contenuto delle voci
Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni”.