In questa voce sono rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide. Le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie (ad esempio, partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rilevate invece alla voce D19.
19.e - Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
19.e - Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
19.e - Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
OIC
Contenuto
Le voci D18 “rivalutazioni” e D19 “svalutazioni a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, comprendono:
− svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
− svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
− differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafi 170 e 176 dell’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”);
− accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione);
− le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (cfr. paragrafo 25 dell’OIC 15 “Crediti”);
− le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi
come disciplinato dai paragrafi 32-34 dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.
Classificazione e contenuto delle voci
Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un’apposita voce, ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata).