I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.
B.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
B - Fondi per rischi ed oneri
B - Fondi per rischi ed oneri
OIC
Definizioni
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Contenuto
La voce B1 “per trattamento di quiescenza e obblighi simili”, accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 codice civile, nonché le indennità una tantum, quali ad esempio:
- fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.;
- fondi di indennità suppletiva di clientela;
- fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.
L’articolo 2424-bis, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che “gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza”.
L’articolo 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile richiede, inoltre, che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.
I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell’esercizio, le seguenti caratteristiche:
- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile.
I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.
Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:
a) rettificare i valori dell’attivo;
b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell’esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti indicati nei paragrafi 23-26.
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