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B.2 - Fondo per imposte, anche differite

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

B - Fondi per rischi ed oneri

Bilancio Micro

B - Fondi per rischi ed oneri

Struttura Bilancio
Stato patrimoniale
Passivo
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B - Fondi per rischi ed oneri

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Bilancio Riclassificato
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

OIC

Valutazione e rilevazioni successive

La valutazione del fondo imposte è effettuata secondo la disciplina generale prevista dall’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. In particolare, nella valutazione delle passività per imposte probabili è necessario tener conto del presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, sulla base di esperienze passate, di situazioni similari, dell’ evoluzione interpretativa sia della dottrina che della giurisprudenza.

Definizioni

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Contenuto

Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B2 del passivo) e dell’attività per imposte anticipate (voce CII5-ter dell’attivo) sono rilevati al conto economico nella voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.

Le eventuali imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto non sono rilevate al conto economico ma contabilizzate inizialmente nella voce B2 fondi “per imposte, anche differite” tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto (ad esempio, in caso di rivalutazione di attività iscritte in bilancio, correzione di errori commessi in esercizi precedenti e di cambiamenti di principi contabili). Dopo la rilevazione iniziale, le variazioni nelle imposte differite sono riversate al conto economico alla voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” coerentemente con l’annullamento negli esercizi successivi delle differenze temporanee alle quali si riferiscono.

Le imposte differite relative a operazioni che non hanno interessato direttamente il patrimonio netto (ad esempio, la fusione per incorporazione in assenza di un avanzo da concambio), non transitano né dal conto economico né dal patrimonio netto. Le imposte differite sono calcolate sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività, in sede di allocazione della differenza di fusione, nei limiti del valore corrente della stessa attività. Il plusvalore attribuito è pari alla differenza tra il valore corrente dell’attività e il suo valore contabile ante operazione. La passività per imposte differite è iscritta nella voce B2 fondi “per imposte, anche differite” del passivo.

La voce B2 “per imposte, anche differite” accoglie:
- le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
- le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili. Per il trattamento contabile delle imposte si rinvia all’OIC 25 “Imposte sul reddito”.

L’articolo 2424-bis, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che “gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza”.

L’articolo 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile richiede, inoltre, che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.