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B.3 - Fondo per strumenti finanziari derivati passivi

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

B - Fondi per rischi ed oneri

Bilancio Micro

B - Fondi per rischi ed oneri

Struttura Bilancio
Stato patrimoniale
Passivo
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B - Fondi per rischi ed oneri

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Bilancio Riclassificato
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

OIC

Definizioni

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Contenuto

La voce B3 “strumenti finanziari derivati passivi” accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione. Per la definizione di strumento derivato, le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio, i relativi obblighi di informativa e le disposizioni di prima applicazione si rinvia all’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.

L’articolo 2424-bis, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che “gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza”.

L’articolo 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile richiede, inoltre, che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.

I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell’esercizio, le seguenti caratteristiche:
- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile.

I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:
a) rettificare i valori dell’attivo;
b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell’esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti indicati nei paragrafi 23-26.