I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.
B.4 - Altri fondi rischi ed oneri
B - Fondi per rischi ed oneri
B - Fondi per rischi ed oneri
Conti collegati
OIC
Contenuto
Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:
a) rettificare i valori dell’attivo;
b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell’esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti indicati nei paragrafi 23-26.
L’articolo 2426 codice civile non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri; nella valutazione degli stessi si applicano, quindi, i principi generali del bilancio.
La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l’accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.
In presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si tiene conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo.
L’entità dell’accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.
La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi d’incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili alla data di bilancio.
Nel processo di stima di un fondo si può tenere conto dell’orizzonte temporale di riferimento ove ricorrano le seguenti circostanze:
– si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste un’obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
– è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell’esborso connesso all’obbligazione e della data di sopravvenienza;
– la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la passività stimata al momento dell’esborso.
Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:
– conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
– elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
– acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell’esito della causa in situazioni di contenzioso in corso); disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.
Paginazione
- Pagina precedente
- Pagina 2
- Pagina successiva