Ai sensi dell’articolo 2426, comma 2, del codice civile le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato” e “fair value” sono state mutuate dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea.
B.III.4 - Strumenti finanziari derivati attivi
B.III - Immobilizzazioni finanziarie
B.III - Immobilizzazioni finanziarie
OIC
Definizioni
Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società.
Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura.
L’Appendice A del presente principio illustra le principali casistiche di strumenti finanziari derivati.
Classificazione e contenuto delle voci
La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con fair value positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:
a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta;
b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività classificata oltre l’esercizio successivo, è classificato nell’attivo immobilizzato;
c) uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value di una passività classificata entro l’esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante;
d) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell’attivo circolante.