Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
C.II.2.b - Crediti verso imprese controllate - oltre l'esercizio successivo
C.II - Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II - Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
Conti collegati
OIC
Valutazione e rilevazioni successive
Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
b) aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
d) sottrarrelesvalutazionialvaloredipresumibilerealizzoeleperditesucrediti.
Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di incasso anticipato di un credito, l’eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l’incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.
L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). L’importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico.
Definizioni
I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
Il valore nominale di un credito è l’ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.
Contenuto
La società cancella il credito dal bilancio quando:
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito1.
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1 Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.
Classificazione e contenuto delle voci
L’articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura:
B III 2 — crediti:
a. verso imprese controllate;
b. verso imprese collegate;
c. verso controllanti;
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis. Verso altri;
C II — Crediti:
1. verso clienti;
2. verso imprese controllate;
3. verso imprese collegate;
4. verso controllanti;
5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri.
La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell’attivo); e dei crediti ricompresi nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo (si veda voce CII dell’attivo).
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