La valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-bis “crediti tributari” e D12 “debiti tributari”) è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nell’OIC 15 “Crediti” e per i debiti nell’OIC 19 “Debiti”.
C.II.5bis.b - Crediti tributari - oltre l'esercizio successivo
C.II - Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
C.II - Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
Conti collegati
OIC
Valutazione e rilevazioni successive
Definizioni
I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
Il valore nominale di un credito è l’ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.
Contenuto
I crediti e debiti tributari sono esposti in bilancio secondo quanto previsto dall’OIC 15 e dall’OIC 19. Per i crediti e i debiti derivanti da imposte sul reddito inferiori a 12 mesi non si applica il costo ammortizzato.
Classificazione e contenuto delle voci
L’articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura:
B III 2 — crediti:
a. verso imprese controllate;
b. verso imprese collegate;
c. verso controllanti;
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis. Verso altri;
C II — Crediti:
1. verso clienti;
2. verso imprese controllate;
3. verso imprese collegate;
4. verso controllanti;
5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri.
La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell’attivo); e dei crediti ricompresi nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo (si veda voce CII dell’attivo).
Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:
- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
- della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto; e
- dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.
I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo.
L’articolo 2424 del codice civile prevede che, nello stato patrimoniale, le attività correlate alle imposte correnti e alle imposte anticipate siano rilevate rispettivamente nelle seguenti voci:
− CII5-bis “crediti tributari”;
− CII5-ter “imposte anticipate”.
La voce CII 5-bis “crediti tributari” accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio: i crediti per eccedenze d’imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso; l’IVA a credito da portare a nuovo; le ritenute a titolo di acconto subite all’atto della riscossione di determinati proventi; gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti.
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