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C.II.5quater.a - Crediti verso altri - entro l'esercizio successivo

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

C.II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Bilancio Micro

C.II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Struttura Bilancio
Stato patrimoniale
Attivo
C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.II - Crediti

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Bilancio Riclassificato
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

OIC

Definizioni

I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Il valore nominale di un credito è l’ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.

Contenuto

I crediti verso il GSE sono iscritti nella voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale CII.5) Crediti verso altri.

La passività per TFR include anche le eventuali somme erogate a titolo di prestito, di cui il TFR maturato costituisce garanzia, le quali sono rilevate tra i crediti nella voce “verso altri” delle immobilizzazioni finanziarie o dell'attivo circolante in relazione alla durata del prestito.

Classificazione e contenuto delle voci

Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell’attivo circolante o dell’attivo immobilizzato, a seconda delle caratteristiche del vincolo.

L’articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura:
B III 2 — crediti:
a. verso imprese controllate;
b. verso imprese collegate;
c. verso controllanti;
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis. Verso altri;
C II — Crediti:
1. verso clienti;
2. verso imprese controllate;
3. verso imprese collegate;
4. verso controllanti;
5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri.

La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della “destinazione” (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell’attivo); e dei crediti ricompresi nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo (si veda voce CII dell’attivo).

Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:
- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
- della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto; e
- dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.

I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo.